FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

 

LA FORMAZIONE NEL CONTESTO DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati due Accordi Stato-Regioni e Province Autonome in materia di formazione come previsti dagli artt. 34, comma 2 (datore di lavoro), e 37, comma 2 (lavoratori, preposti, dirigenti). Pubblicati sulla G.U.  dell' 11 gennaio 2012 sono entrati in vigore il 26 gennaio 2012.

 

Gli Accordi definiscono durata, contenuti e modalità della formazione minima obbligatoria. In particolare, per i lavoratori, l'Accordo disciplina la formazione generale per i contenuti previsti dal Titolo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in base alla classe di rischio dell'attività aziendale. L'informazione ai lavoratori (art.36), la Formazione su Rischi Specifici o per particolari mansioni (prevista per i Titoli successivi al I) e l'Addestramento pratico, si collocano al di fuori dell'Accordo: restano comunque obbligatori e vanno definiti a parte dal datore di lavoro in relazione al fabbisogno e alla valutazione dei rischi.

LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Le aziende sono state divise in 3 classi di rischio a seconda del codice ATECO di appartenenza:

  • Aziende a basso rischio: uffici e servizi, commercio, turismo e artigianato;

  • Aziende a medio rischio: agricoltura, pesca, trasporti, comunicazioni, Pubblica Amministrazione, Istruzione, magazzini, assistenza sociale non residenziale;

  • Aziende ad alto rischio: costruzioni, industria alimentare, estrattiva, tessile, del legno, manifatturiero, lav. Metalli, energia, rifiuti, chimica, sanità, servizi residenziali.

    

DURATA E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

In base alla classe di rischio è stata definita una durata minima ed i contenuti da trattare durante l'attività formativa.
 

Per i contenuti della formazione di  lavoratori, preposti e dirigenti, si fa riferimento alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del Testo Unico Sicurezza e vengono approfondite e diversificate in ragione delle mansioni e del settore economico dell'impresa.

Per quanto riguarda i datori di lavoro, il contenuto è suddiviso in quattro moduli (giuridico - gestione ed organizzazione della sicurezza - individuazione e valutazione dei rischi - comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori).

 

 

RISCHIO ALTO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO BASSO

LAVORATORI

       16

12

8

PREPOSTI

  16 + 8

12+8

8+8

DIRIGENTI

16

16

16

DATORI DI LAVORO

48

32

16

 

AGGIORNAMENTO PERIODICO

Gli Accordi prevedono per ciascun profilo e classe di rischio l'obbligo di effettuare dei richiami formativi minimi su base quinquennale.

 

RISCHIO ALTO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO BASSO

LAVORATORI

6

6

6

PREPOSTI

6 + 6

6 + 6

6 + 6

DIRIGENTI

6

6

6

DATORI DI LAVORO

14

10

6

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischio o all'insorgenza di nuovi rischi.

 

Servizi svolti in materia di formazione dei lavoratori

 

La programmazione dei nostri progetti formativi, avviene sulla base di un dettagliato studio riguardo le esigenze formative dell'azienda. Pertanto, tipologia e durata dei corsi, lavoratori partecipanti, organizzazione dei corso di formazione, vengono definiti sulla base delle reali esigenze e nel rispetto delle esigenze organizzative del Committente.

Le attività formative, possono essere svolte in forma gratuita, mediante presentazione di progetti formativi aziendali nell'ambito deei fondi interprofessionali. Il nostro studio, provvederà in tal caso alla gestione degli interventi di progettazione, revisione dei conti e rendicontazione, in forma gratuita e senza coinvolgimentio della direzione dell'azienda nell'operatività. Tutta la progettazione delle attività formativa, sarà, in tal caso svolta, con la collaborazione di partner di comprovata capacità e fiducia.

Le attività formative in aula, verranno svolte mediante utilizzo di supporti didattici audio visivi e con il supporto di docenti di comprovata capacità  e pluriannuale esperienza, abilitati ai sensi delle indicazioni dell'accordo Stato - Regioni sulla formazione.

 

Obblighi e sanzioni per l'inadempimento

Ricordiamo  che, la mancata formazione è oggetto si sanzioni pesantissime per il mancato rispetto degli adempimenti relativi agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). Tali sanzioni,   consistono nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro  per lavoratore non formato. 

 


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