RLS
l Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è il soggetto, scelto dai lavoratori di un’azienda (RSL) o di un territorio (RSLT) secondo le modalità previste dalla legge, al quale è demandato il compito, in generale, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
In sostanza, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente (e senza, almeno in linea di principio, la necessità di una mediazione da parte degli organismi sindacali) al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo procedimentale, che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al cd. modello partecipativo.
Alla figura così brevemente definita, infatti, sono attribuiti alcune fondamentali prerogative, che, in via astratta, sono riassumibili nei seguenti diritti:
- diritto all’informazione
- diritto alla formazione
- dritto alla partecipazione
- diritto al controllo.
Detti diritti trovano applicazione concreta nelle specifiche norme deputate ad elencare i poteri che il legislatore assegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi possa effettivamente ed efficacemente svolgere la propria funzione (come, ad esempio, l’accesso libero ai luoghi di lavoro, la formazione, le consultazioni obbligatorie, la possibilità di informare e di essere informato circa i rischi derivanti dall’attività svolta nell’azienda).
Grazie ad essi, infatti, il rappresentante partecipa attivamente, per conto dei lavoratori impiegati nell’azienda o nel territorio di riferimento, alle fasi, legislativamente previste, attraverso le quali si esplica il dovere di protezione dell’integrità fisica e della personalità morale, cui è sottoposto ildatore di lavoro ai sensi dell’art. 2087.