PIMUS

La redazione del PIMUS è obbligatoria in quanto l'art. 136 del D. Lgs. n. 81/08, sancisce che: "Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto , con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione di specifici sistemi utilizzati nella particolar realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati".

Il datore di lavoro deve assicurarsi, pertanto, che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto un’adeguata formazione.

 

Il PIMUS è, quindi, un documento operativo da mettere a disposizione degli addetti ai lavori riportante la procedura di montaggio/smontaggio ed eventualmente trasformazione del ponteggio nonché le informazioni sui parametri di impiego e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di utilizzo.

E’ finalizzato a garantire:

la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio

la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio

la sicurezza di persone terze (lavoratori e non) che potrebbero interferire con le fasi di montaggio/smontaggio, ma anche in fase di utilizzo (ad esempio lavoratori che nelle vicinanze svolgono altre attività, residenti di un edificio, persone in transito su percorsi pedonali adiacenti, ecc.).